PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e agevolazioni).

      1. Allo scopo di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e la cultura aziendale, alle piccole e medie imprese che assumono, con contratto di lavoro a tempo determinato, dirigenti temporanei, dirigenti a progetto o consulenti di direzione, di seguito denominati «facilitatori», nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, sono concesse le seguenti agevolazioni:

          a) esenzione dal pagamento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione del facilitatore;

          b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del facilitatore.

      2. I contratti di assunzione di cui al comma 1 non possono avere durata inferiore a dodici mesi.
      3. Ai facilitatori sono comunque riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente, per tutta la durata effettiva del rapporto di lavoro.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Per «dirigente temporaneo» e «dirigente a progetto» si intende un professionista qualificato, cui è affidata dalla proprietà la gestione di tutta l'azienda o di

 

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una struttura o funzione, ovvero l'attuazione di un progetto concordato.
      2. Il contratto di assunzione deve prevedere il piano operativo del progetto, con gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa.
      3. Per «consulente di direzione» si intende un professionista che consiglia l'azienda cliente, propone soluzioni o modelli di sviluppo e la assiste nell'implementazione delle soluzioni.

Art. 3.
(Requisiti del facilitatore).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1 il facilitatore deve avere comunque esercitato le funzioni professionali per almeno cinque anni, dimostrabili per mezzo di un'attestazione, anche qualitativa, rilasciata da una associazione professionale censita presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ovvero da un organismo indipendente, purché redatta sulla base della normativa prevista dall'organismo di normazione nazionale UNI o dagli organismi internazionali EN o ISO.
      2. Per godere dei benefìci della presente legge, l'azienda deve dichiarare che il facilitatore non ha avuto rapporti pregressi di dipendenza o di collaborazione duratura con l'azienda medesima o con aziende ad essa comunque collegate, né essere familiare del titolare o dei componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda.
      3. Il facilitatore non deve aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso.

Art. 4.
(Beneficiari).

      1. Usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge le piccole e medie imprese rispondenti ai parametri

 

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dimensionali di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, a condizione che:

          a) abbiano uno stato patrimoniale e un bilancio aziendale in attivo e certificato;

          b) rispettino le condizioni di cui all'articolo 5.

Art. 5.
(Operazioni ammissibili).

      1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 si applicano in presenza di una scelta imprenditoriale finalizzata all'introduzione o all'implementazione di processi gestionali innovativi, ovvero finalizzata al ricambio generazionale nella conduzione aziendale mediante l'utilizzo di facilitatori con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 6.
(Modalità applicative).

      1. Le imprese che pianificano e che procedono all'assunzione di facilitatori rilevano progressivamente i dati su un apposito prospetto sezionale sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Ai fini di cui all'articolo 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 1 del presente articolo dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti o in quello dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo

 

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13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
      3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettuano i controlli relativi all'applicazione dei commi 1 e 2 e, in caso di false comunicazioni, provvedono a recuperare le somme relative alle agevolazioni concesse e a denunciare il beneficiario alla competente autorità giudiziaria.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.